Statuto

Statuto

Articolo 1

E’ costituita , con sede a Roma, l’”Associazione Nazionale Italia-Austria”.

Articolo 2

L’Associazione Nazionale Italia-Austria, ispirandosi agli ideali europeistici, si propone di sviluppare le relazioni di amicizia e di cooperazione fra l’Italia e l’Austria, in tutti i campi; di assumere o di incoraggiare ogni iniziativa idonea a contribuire a tal fine; di promuovere una maggiore reciproca conoscenza fra i due Paesi, sia in collaborazione con Enti, Istituti, Accademie e personalità austriache ed italiane, sia attraverso attività dirette.

L’Associazione ha durata illimitata, ed è scevra da fini di lucro.

Articolo 3

Presidente d’Onore dell’Associazione è l’Ambasciatore pro-tempore della Repubblica d’Austria presso il Quirinale.

Articolo 4

L’Associazione Nazionale Italia-Austria ha la sua sede centrale in Roma.

L’Associazione può articolarsi con la creazione di sezioni secondo un criterio territoriale, previa delibera dell’Assemblea. Ogni sezione opera, nell’ambito delle linee direttive del Consiglio Generale, sotto la guida del Consiglio di Sezione.

Articolo 5

Possono essere Associati dell’Associazione coloro che ne condividono gli ideali e ne accettano lo Statuto

Gli Associati si distinguono in onorari, benemeriti ed ordinari.

Gli Associati onorari sono nominati dall’Assemblea fra personalità italiane e straniere, in riconoscimento di particolari benemerenze acquisite nel campo delle relazioni italo-austriache.

Sono Associati benemeriti quelli che corrispondono all’Associazione, oltre alla quota ordinaria, un contributo annuale di particolare rilevanza, non inferiore a nove volte la quota stessa. Possono essere Associati benemeriti anche Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Società o Imprese.

Tutti gli altri Associati sono ordinari.

Ogni Associato, ad eccezione di quelli onorari, è tenuto a corrisppndere una quota annua fissata dall’Assemblea.

La qualità di Associato si perde per dimissioni, per morosità o per motivata decisione del Consiglio Generale, da comunicare personalmente all’interessato.

Articolo 6

Il patrimonio attivo dell’Associazione è costituito dalle quote e dai contributi degli Associati, da lasciti, donazioni e sovvenzioni, che ad essa pervengano e che siano espressamente accettati dal Consiglio Generale ad incremento delle risorse economiche del sodalizio, nonché da eventuali investimenti patrimoniali deliberati dal Consiglio stesso.

Articolo 7

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 8

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea generale degli Associati;

b) il Presidente ed i 4 Vice-Presidenti;

c) il Consiglio Generale;

d) il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, da almeno uno dei Vice-Presidenti e dal Segretario Generale;

e) il Segretario Generale

f) il Collegio dei Revisori

g) il Collegio dei Probiviri

Articolo 9

L’Assemblea generale è composta da tutti gli Associati onorari, benemeriti ed ordinari dell’Associazione.

L’Assemblea generale:

a) elegge il Presidente dell’Associazione, i Membri del Consiglio generale, i Revisori e i Probiviri;

b) fissa l’ammontare delle quote associative, a norma del precedente articolo 5;

c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

d) delibera le modifiche dello Statuto, con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti;

e) delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio Associativo, con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati;

f) può conferire ad un Associato particolarmente meritevole la qualifica di Associato onorario;

g) delibera su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Presidente o dal Consiglio generale;

Delle deliberazioni dell’Assemblea sarà redatto verbale dal Segretario generale.

Articolo 10

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno; entro il 30 giugno.   E’ inoltre convocata dal Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità, o ne sia fatta motivata richiesta dal Consiglio generale o dai Consigli di Sezione o da almeno 1/10 degli Associati.

All’avviso di convocazione, da indirizzarsi a ciascun Associato almeno 15 giorni prima della riunione, deve essere allegato un ordine del giorno che preveda gli argomenti da trattare.

Per la validità delle adunanze, in prima convocazione occorre l’intervento di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, che può aver luogo anche un’ ora dopo, le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi di cui all’art. 9, lettera d)     ed e).

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Gli Enti ed altre organizzazioni di cui all’articolo 5, quarto comma, designano un loro rappresentante all’ Assemblea, qualora non ne abbiano già designato uno con carattere permanente per i rapporti con l’Associazione.

Ogni Associato può delegare l’espressione del proprio voto ad altro Associato. Può inoltre inviare per posta il proprio voto per le elezioni delle cariche Associative o per eventuali delibere di carattere specifico previste nell’ordine del giorno, secondo modalità fissate dal Consiglio generale.

Sono validi i voti giunti a mezzo del servizio postale presso la sede dell’ Associazione il giorno antecedente quello in cui l’Assemblea si riunisce.

Ogni Associato può essere portatore di non più di cinque deleghe.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’ Associazione e in caso dì assenza o di impedimento dal Vice-Presidente da lui designato come vicario

Articolo 11

II Presidente ha la rappresentanza legale dell’ Associazione. Il Vice-Presidente più anziano di nomina, ed in caso di parità di nomina il più anziano di età, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente resta in carica tre anni, salvo conferma.

Articolo  12

Il Consiglio Generale si compone di non meno di 20 membri ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione il quale ne fa parte di diritto.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio generale un rappresentante dell’ Ambasciata della Repubblica d’Austria presso il Quirinale designato dal Capo Missione, il Direttore dell’Istituto Austriaco di Cultura in Roma, il Direttore dell’Istituto Storico presso l’Istituto Austriaco di Cultura, nonché il Presidente dell’ Associazione degli Austriaci a Roma.

Il Consiglio generale elegge nel proprio seno i quattro Vice-Presidenti dell’ Associazione.

Articolo  13

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, da almeno uno dei Vice-Presidenti e dal Segretario Generale dell’Associazione.

Il Comitato sovraintende all’amministrazione del sodalizio e in caso di urgente necessità può adottare deliberazioni provvisorie, da sottoporre alla ratifica del Consiglio generale nella sua prima adunanza successiva.

Articolo  14

Segretario generale dell’ Associazione è nominato dal Consiglio generale, anche al di fuori del proprio seno, e dura in carica tre anni, salvo conferma.

Il Segretario generale cura l’adempimento delle delibere del Consiglio; dirige il personale dipendente dell’ Associazione; esercita ogni altra potestà che sia ad esso delegata da Consiglio, sotto l’alta vigilanza del Presidente dell’ Associazione.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall’ Assemblea tra gli Associati.

I Revisori restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell’ Associazione e riferisce all’ Assemblea con apposita relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall’ Assemblea.

Articolo  16

Il Collegio dei Probiviri è composto da  cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall’ Assemblea tra gli Associati.  I Probiviri restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è nominato dall’ Assemblea.

Articolo  17

II Consiglio generale fissa le direttive generali dell’attività dell’ Associazione; nomina, anche al di fuori del proprio seno, Il Segretario Generale;  predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; decide circa gli eventuali investimenti patrimoniali  proposta dal Comitato di Presidenza; approva le modifiche da presentare all’ Assemblea generale; delibera l’istituzione di sezioni territoriali e di eventuali altri Organi centrali e periferici; esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; adotta in genere tutti i provvedimenti che siano necessari ed opportuni per il conseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio generale si riunisce almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente, ovvero quando egli ne ravvisi la necessità o quando ne faccia espressa richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei presenti: a parità di voti prevale il voto di chi presiede.

I membri del Consiglio generale restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Qualora nel corso del triennio uno o più Membri elettivi del Consiglio generale cessino dalla carica per dimissioni o per altra causa, il Consiglio è autorizzato ad integrarsi per cooptazione.

Articolo  18

Il presente Statuto potrà essere integrato da apposito regolamento che dovrà essere approvato dalla maggioranza dei voti degli Associati partecipanti all’ Assemblea appositamente convocata.

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile italiano e delle leggi vigenti in materia di associazioni, non riconosciute.

 

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